25 Ottobre 2018 Intellectual Property Unit / News / News_it/en 0 Comment

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
(PAT)

Vengono definiti PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) i prodotti agroalimentari caratteristici di un territorio e che, alla luce di una produzione tradizionale locale, consolidata e costante, meritano di trovare una valorizzazione sul mercato. Parliamo di produzioni di nicchia, riguardanti aree geografiche limitate, caratterizzate da un’offerta tendenzialmente stagionale e che non hanno una forza tale da entrare nei circuiti della grande distribuzione.

I PAT  vengono istituiti ai sensi dell’ art. 8, comma 1 del D.lgs n.173 del 1998, il quale sancisce l’importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico ed introduce la nozione di prodotto tradizionale quale tipologia di prodotto destinato alla dieta umana e strettamente condizionato da fattori come la tradizione, il territorio, le materie prime e le tecniche di produzione; la denominazione PAT, in altri termini, offre al consumatore garanzie in termini di tipicità del prodotto, legandone la produzione e lavorazione alle specifiche metodiche tradizionali. Nel 1999, il MiPAAF, con il DM n.350 del 08/09/99 ha emanato il Regolamento recante le norme per l’individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all’art.8 del D.lgs n.173 del 1998 e ha delegato alle regioni il compito di istituire appositi elenchi regionali, limitandosi, pertanto, ad un’attività di solo controllo (mediante l’istituzione di un apposito elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e aggiornato annualmente con il contributo delle regioni).

Requisito fondamentale per un prodotto al fine di essere riconosciuto come Prodotto Agroalimentare tradizionale (PAT) è quella di essere ottenuto “ con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni ”.

Comune a livello nazionale, è la suddivisione dei prodotti agroalimentari tradizionali nei seguenti settori:

  • Bevande analcoliche, distillati e liquori
  • Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni
  • Condimenti
  • Formaggi
  • Grassi (burro, margarina e oli)
  • Paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria
  • Piatti composti

Per ciascun prodotto tradizionale viene compilata una scheda identificativa con i seguenti elementi:

  • categoria;
  • nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali;
  • territorio interessato alla produzione;
  • descrizione sintetica del prodotto;
  • descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura;
  • materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento;
  • descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
  • elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.

La richiesta di riconoscimento di un prodotto come tradizionale e il relativo inserimento nell’elenco regionale, può essere inoltrata da enti pubblici e privati, purché corredata da apposita documentazione storica e tecnica.

Per quanto concerne la registrazione, il Decreto Ministeriale 18 luglio 2000 intitolato “ Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ” in base al dettato dell’art. 5 stabilisce che “ il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ”.  Rimane, tuttavia, da chiarire la gestione di eventuali marchi che contraddistinguono prodotti inseriti negli appositi elenchi regionali ma che sono stati oggetto di regolare registrazione prima della pubblicazione del Decreto Ministeriale in questione.

La legislazione inerente i prodotti agroalimentari tradizionali non deve essere confusa con quella inerente la tutela delle varie specialità gastronomiche che  rientrano sotto le produzioni DOP e IGP. Il regolamento comunitario sulle denominazioni d’origine (Reg. CEE del Consiglio 2081/92 del 14/.07.92), infatti, rimane sempre il principale quadro giuridico di riferimento  per la valorizzazione dei grandi prodotti tipici italiani e per tutte le iniziative di espansione e promozione delle produzioni agroalimentari mediterranee. La normativa sui PAT, invece, va a tutelare quel complesso e variegato mondo di produzioni tradizionali caratterizzate da elementi difficilmente assoggettabili ai parametri comunitari, frutto del lavoro di micro filiere di piccola dimensione e il cui processo produttivo non consente di riunire i produttori in veri e propri consorzi. Alla luce di quanto appena esposto, quindi, i prodotti tutelati come DOP e IGP non vanno inseriti nei vari elenchi regionali PAT e qualora un prodotto venga registrato come tale successivamente al suo inserimento nell’elenco i questione, verrà da quest’ultimo depennato.

Fabiano DE LEONARDIS

Intellectual Property Unit